In particolare, nell’ipotesi in cui all’intimazione di pagamento si dia corso per il recupero del credito portato da un decreto ingiuntivo di pagamento, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. É quanto si legge nell’ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2093 della Cassazione.
i Giudici hanno sottolineato come le indicazioni menzionate (esecutorietà del titolo e spedizione in forma esecutiva) riportino a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.