Come noto, l'art. 1118 c.c., come modificato dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013 (c.d. riforma del condominio) ha espressamente sancito il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall'uso dell'impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, sempre che l'interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso.
A tal proposito la Cassazione civile con sentenza n. 25559 del 31 agosto 2023 ha precisato che “non è possibile sostenere che il distacco di un condomino è illegittimo per la sola mancata procedimentalizzazione della pratica per il perfezionamento del distacco e la non messa a regola dell'impianto autonomo realizzato, circostanze che di per sé sole, invece, non hanno alcun rilievo”. Per la Cassazione si deve verificare nello specifico la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e gli eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco.
Inoltre, come ricordato dalla Cassazione civile con sentenza n. 26185 dell’08 settembre 2023, il condomino autorizzato dall’assemblea a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare. Infatti, come stabilisce l'articolo 1118 comma 1 c.c., "Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni". “Qualora tuttavia, in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia, il mancato allaccio non sia espressione della volontà unilaterale di rinuncia o distacco, ma una conseguenza dell'impossibilità tecnica di fruire del nuovo impianto, che non consente neppure un futuro collegamento, egli non può essere più considerato titolare di alcun diritto di comproprietà su tale impianto e perciò non deve più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa” (Cass. n. 18131 del 2020).
Deve quindi essere annullata la delibera condominiale che abbia posto a carico del condomino la partecipazione alle spese straordinarie e di conservazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento nel caso in cui lo stesso si sia distaccato dall'impianto ma non abbia più la possibilità di un futuro riallaccio allo stesso (Cass. civ. n. 7182 del 2012).