Con la sentenza 4696/2022 Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, fanno il punto sull’ammissibilità della dichiarazione di fallimento dell’impresa durante l’esecuzione di un concordato omologato, pronunciando il seguente principio di diritto : "nella disciplina della Legge Fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato L. Fall., ex art. 186.