Procedure concorsuali: l’accertamento del creditore ipotecario nell’ipotesi di fallimento del terzo datore di Ipoteca.

Il nuovo codice della crisi di impresa, innovando rispetto alla legge fallimentare del 1967, ha disciplinato in maniera espressa il tema dell’accertamento dei diritti che possono vantarsi sui beni della liquidazione giudiziale...

Il nuovo codice della crisi di impresa, innovando rispetto alla legge fallimentare del 1967, ha disciplinato in maniera espressa il tema dell’accertamento dei diritti che possono vantarsi sui beni della liquidazione giudiziale ma per crediti vantati nei confronti di soggetto diverso da quello sottoposto alla procedura liquidatoria.


Si tratta del classico caso del fallimento del terzo datore di ipoteca e il codice della crisi stabilisce in quale forma debba essere accertato in senso alla procedura, il diritto del creditore ipotecario


Il nuovo Codice stabilisce, all’art. 201, che l’accertamento del passivo riguarda non solo le domande di ammissione al passivo o di restituzione o rivendicazione di beni mobili e/o immobili, ma anche le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, prevedendo che il ricorso deve specificare  l’ammontare  del credito di cui si chiede l’ammissione e se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca.



Tale disposizione non era contenuta nella vecchia legge fallimentare e la questione è stata nel tempo risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza, al cui interno si sono contrapposti due orientamenti: quello che ritiene necessaria l’istanza di ammissione al passivo e quello che, al contrario, la ritiene inammissibile non essendo l’istante portare di un credito verso il fallito.


Tale contrasto viene ora composto dall’arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che risolve il quesito ritenendo inammissibili la fase di verificazione del credito ma imponendo al creditore del garantito intervento nel fallimento del garante.


In dettaglio, nel dirimere la questione le SS.UU con la sentenza 8268 del 22-03-2023 enuncia seguenti principi di diritto


"I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.


"I detti creditori possono intervenire nel procedi- mento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.


"Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'articolo 110, comma 3, l. fall..


"Il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito.


"Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa".

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