Un’interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha confermato come la richiesta fatta all’Ufficiale Giudiziale di procedere con il pignoramento mobiliare interrompa la prescrizione, anche nel caso in cui lo stesso abbia esito negativo.
Ciò in quanto tale forma espropriativa, pur dovendo essere preceduta dalla notifica del titolo e dell’atto di precetto, non si avvia mediante la notifica di un atto tout court al debitore, ma attraverso una serie di attività prodromiche quali: la richiesta di eseguire il pignoramento, l’accesso dello stesso ufficiale giudiziario presso l'abitazione del debitore per la ricerca dei beni mobili da assoggettare al vincolo, individuazione dei beni e loro descrizione.
La Suprema Corte ha infatti confermato il principio ormai consolidato secondo il quale l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
L’unica condizione è che l’attività sia giunta alla conoscenza del debitore o sia stata conoscibile dallo stesso e dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c., ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c.
(Cass. civ. sez. III, n.41386/2021)