Con una interessante sentenza il Tribunale di Milano (Sent. n. 6935/2021 del 10.8.2021 Trib. Milano) ha confermato la valenza probatoria della messaggistica tramite l’applicazione “whatsapp” ai fini del Giudizio.
In particolare, nel caso di specie, non è stata riconosciuto il diritto a percepire la provvigione ad un mediatore immobiliare a fronte del fatto che erano intercorsi accordi, tramite messaggi telefonici, tra il mediatore stesso ed il venditore in forza dei quali la provvigione non sarebbe stata riconosciuta qualora l’immobile fosse stato venduto ad un prezzo inferiore a quello stabilito.
Il Tribunale quindi, pur riconoscendo il nesso di causa tra l’attività del mediatore e la vendita dell’immobile, ha negato al mediatore il diritto alla provvigione richiesta, stante gli accordi, costituenti prova scritta, intercorsi con i messaggi “whatsapp”.